Art. 70.
(Attuazione della norma concernente l'adozione di minori stranieri da parte di contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con le rappresentanze diplomatiche straniere in Italia e con gli omologhi organi

 

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stranieri per verificare se sussistano le condizioni per consentire l'adozione dei minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile.